Tachigrafo intelligente: fioccano sanzioni per il “segnale GNSS assente”, ma non si tratta di un reato

Negli ultimi mesi numerosi autotrasportatori italiani stanno ricevendo verbali molto pesanti per una presunta irregolarità del tachigrafo intelligente di seconda generazione (Smart 2 – G2V2). In quasi tutte le contestazioni ricorre la stessa motivazione: “assenza del segnale GNSS”. Un’espressione che, però, secondo tecnici e giuristi, viene spesso interpretata in modo scorretto, trasformando semplici anomalie in infrazioni gravi.

Sanzioni applicate come se fosse un guasto vero e proprio

Come segnala l’avv. Francesco Maria Caponetto, molte pattuglie in fase di controllo applicano l’articolo 179 del Codice della Strada, norma che punisce i casi di manomissione o mancato funzionamento del tachigrafo. Il risultato? Multe comprese tra 866 e 3.464 euro, sospensione della patente fino a tre mesi e perdita di 10 punti, oltre alla responsabilità solidale dell’azienda di autotrasporto.

Secondo l’avvocato, però, questa impostazione è errata.

Il Ministero dell’Interno: mancanza del segnale ≠ guasto del tachigrafo

Una circolare del Ministero dell’Interno, emanata nel febbraio 2024, ha chiarito che i codici «!1C» e «!0F» non indicano affatto un malfunzionamento del dispositivo, bensì un’anomalia momentanea del software o un problema temporaneo nella ricezione/autenticazione del segnale satellitare.

Ciò significa che il tachigrafo continua a registrare dati e a operare correttamente, quindi non può essere considerato “non funzionante”.

La normativa europea conferma: si tratta di semplici anomalie

Anche il Regolamento UE 799/2016 distingue in modo netto le anomalie di funzionamento dai veri guasti. La perdita, anche ricorrente, del segnale GNSS rientra nella prima categoria, e non costituisce un’irregolarità sanzionabile come guasto del dispositivo.

Interferenze esterne: il Consiglio UE parla di jamming e spoofing

A rendere la questione ancora più delicata è un recente documento del Consiglio dell’Unione Europea (21 maggio 2025), che segnala un aumento delle interferenze ai sistemi GNSS — fenomeni di jamming e spoofing — provenienti soprattutto da Russia e Bielorussia. Questi disturbi possono interrompere o falsificare il segnale, creando problemi non solo ai mezzi pesanti, ma anche a navi e velivoli.

In situazioni del genere è evidente che né il conducente né l’azienda possono essere ritenuti responsabili.

Conclusione: prima di pagare, verificare tecnicamente e legalmente

Non ogni perdita di segnale GNSS configura un illecito. Applicare automaticamente le sanzioni dell’art. 179 significa confondere una semplice anomalia tecnica o un’interferenza esterna con un vero malfunzionamento del tachigrafo.

Come ricorda l’avv. Caponetto, la parola d’ordine per conducenti e imprese è una sola:
prima di accettare la multa, controllare con attenzione che la contestazione sia fondata.
Le istituzioni stanno infatti riconoscendo che il problema non deriva dal tachigrafo, ma dalla rete satellitare su cui esso si appoggia.